Statuto

Statuto del Rotary Club Verona Est

 

Art. 1 Definizioni

I termini indicati nel presente articolo hanno, nel presente statuto, il significato indicato a lato, a meno che il contesto non indichi altrimenti:

  1. Consiglio: il consiglio direttivo del club.
  2. Regolamento: il regolamento del club.
  3. Consigliere: un membro del consiglio direttivo.
  4. Socio: un socio attivo del club.
  5. RI: il Rotary International.
  6. Anno: l’anno rotariano che inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno.
  7. Club satellite: eventuale nuovo sodalizio i cui soci possono essere affiliati anche al Club patrocinante (Rotary Club Verona Est).

 

Art. 2 Nome

Il nome di questa associazione, costituita il 26 marzo 1968, è Rotary Club Verona Est Membro del Rotary International
Il nome del potenziale Club satellite di codesto Club è Rotary Club Satellite, Club stellite del Rotary Club Verona Est.

 

Art. 3 Limiti territoriali

I limiti territoriali del club sono la città di Verona e i suoi dintorni.

 

Art. 4 Scopo dell’ Associazione

Lo scopo del Rotary è di diffondere il valore del servizio, motore e propulsore ideale di ogni attività. In particolare, esso si propone di:
Primo. Promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i propri soci per renderli meglio atti a servire l’interesse generale;
Secondo. Informare ai principi della più alta rettitudine l’attività professionale e imprenditoriale, riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile e facendo sì che venga esercitata nella maniera più nobile, quale mezzo per servire la collettività;
Terzo. Orientare l’attività privata, professionale e pubblica di ogni socio del club secondo l’ideale del servizio;
Quarto. Propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a livello internazionale mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra persone esercitanti diverse attività economiche e professionali, unite nel comune proposito e nella volontà di servire.

 

Art.5 Cinque vie d’azione

Le cinque vie d’azione rappresentano il fondamento teorico e pratico della vita di questo Club.

    1. L’azione interna, prima via di azine rotariana, riguarda le attività che ogni socio deve intraprendere nell’ambito del club per assicurarne il buon funzionamento.
    2. L’azione professionale, seconda via d’azione rotariana, ha lo scopo di promuovere l’osservanza di elevati principi morali nell’esercizio di ogni professione, riconoscere la dignità di ogni occupazione utile e diffondere il valore del servire, propulsore ideale di ogni attività. I soci sono chiamati ad operare, sul piano personale e professionale, in conformità con i principi del Rotary.
    3. L’azione di interesse pubblico, terza via di azione rotariana, riguarda le iniziative intraprese dai soci, talvolta in collaborazione con altri, per migliorare la qualità della vita nel comune o nella località in cui si trova il club.
    4. L’azione internazionale, quarta via di azione rotariana, comprende le attività svolte dai soci per promuovere l’intesa, la tolleranza e la pace tra i popoli, favorendo l’incontro con persone di altri Paesi, con la loro cultura, le loro tradizioni, i loro problemi e le loro speranze, attraverso letture e scambi di corrispondenza, come pure tramite la cooperazione alle iniziative e ai progetti promossi dal club a favore degli abitanti di altri Paesi.
    5. L’azione giovanile, quinta via di azione rotariana, riconosce l’impronta positiva lasciata nella vita dei ragazzi e dei giovani adulti dalle attività di sviluppo della leadership, dalla partecipazione a progetti di servizi locali ed internazionali e dagli scambi a promuovere la pace nel mondo e la comprensione tra le culture.

 

Art. 6 Riunioni

  1. Riunioni ordinarie.
    a) Giorno e ora. Il club si riunisce una volta alla settimana nel giorno e all’ora indicati nel suo regolamento.
    b) Cambiamenti. Per validi motivi, il consiglio può rimandare una riunione a un’altra data (purché avvenga prima di quella della riunione successiva), oppure può spostarla a un’ora diversa dello stesso giorno o in un luogo diverso da quello usuale.
    c) Cancellazioni. Il consiglio può cancellare una riunione ordinaria se essa cade in un giorno di festa, in caso di decesso di un socio o in caso di eventi eccezionali (es. epidemie, disastri, eventi bellici). Il consiglio può cancellare al massimo quattro riunioni all’anno per cause diverse da quelle sopra indicate, con un limite massimo di tre cancellazioni consecutive.
    d) Riunioni dell’eventuale Club Satellite. Se previsto dal regolamento, il club satellite si riunisce una volta la settimana nel giorno e all’ora stabiliti dai suoi soci. La data e l’ora delle riunioni possono essere modificate secondo quanto stabilito al comma 1c di questo articolo. Le votazioni dovranno seguire le procedure previste dal regolamento.
  2. Assemblea annuale. Il regolamento stabilisce che l’assemblea annuale per l’elezione dei dirigenti avvenga entro e non oltre il 31 dicembre.
    L’assemblea annuale dell’eventuale Club Satellite indetta allo scopo di eleggere i suoi dirigenti deve svolgersi prima del 31 dicembre.

 

Art. 7 Compagine dei soci

  1. Requisiti generali. Il club è composto da persone adulte rispettabili con buona reputazione professionale.
  2. Tipi di affiliazione. Il club ha due tipi di affiliazione: socio attivo o socio onorario.
  3. Soci attivi. Può essere ammesso come socio attivo del club chiunque sia in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 5, comma 2 dello statuto del Rotary International.
  4. Trasferimento di un ex Rotariano. Un socio può proporre come socio attivo del club una persona proveniente da un altro club, la cui affiliazione sia terminata in seguito al trasferimento dell’attività professionale al di fuori della località in cui ha sede il club originario. L’ex socio può essere anche proposto dal club di provenienza. La categoria professionale di appartenenza di un membro che si trasferisce non impedisce l’ammissione a socio attivo, anche se tale ammissione viola temporaneamente i limiti numerici di categoria.
    Non possono diventare soci del club i rotariani od ex rotariani che abbiano debiti nei confronti di un altro club. Il club deve richiedere al club precedente una dichiarazione scritta nella quale si confermi che il candidato ha ottemperato a tutti gli obblighi finanziari nei confronti dell’associazione L’ammissione, inoltre, è subordinata all’ottenimento di un certificato, rilasciata dal consiglio direttivo del club precedente, che confermi che il candidato è stato socio di quel club. I soci ed ex soci che si trasferiscono sono invitati a presentare al club una lettere di referenze favorevole sottoscritta dal club di provenienza.
    Il club si impegna a fornire a un altro rotary club che chieda referenze di un candidato una dichiarazione di non sussistenza di debiti nei confronti del club. Se entro 30 giorni dalla richiesta il club non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, si dovrà ritenere che il candidato non abbia obblighi finanziari pendenti nei confronti del club di provenienza.
  5. Affiliazione al club satellite. I soci del club satellite sono affiliati anche al club patrocinante sino al momento in cui il satellite non venga riconosciuto quale Rotary Club dal Rotary International.
  6. Doppia affiliazione. La doppia affiliazione ‐ a due club rotariani, a un club rotariano e a uno rotaractiano, o come socio attivo e onorario di uno stesso club ‐ non è consentita.
  7. Soci onorari.
    1. a) Requisiti. Possono essere ammessi come soci onorari del club, per un periodo stabilito dal consiglio, persone che si siano distinte al servizio degli ideali rotariani. Tali persone possono essere soci onorari di più di un club.
    2. b) Diritti e privilegi.  I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota d’ammissione e delle quote sociali, non hanno diritto di voto, non possono ricoprire cariche all’interno del club e non rappresentano alcuna categoria professionale, ma hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni e di godere di ogni altro privilegio. L’unico diritto e privilegio di cui i soci onorari godono presso un altro club, è quello di visitarlo senza essere invitati da un Rotariano.
  8. Titolari di cariche pubbliche. I soci che assumano una carica pubblica a termine continueranno a rappresentare la categoria originale anziché quella della carica a termine. Fanno eccezione alla regola le cariche giudiziarie e quelle presso istituzioni di istruzione di vario livello.
  9. Impiego presso il Rotary International. Possono essere soci del club anche i dipendenti del RI.

 

Art. 8 Classificazione professionale

      1. Provvedimenti generali.
            (a) Attività principale. Ogni socio appartiene a una categoria in base alla sua attività professionale. La categoria è quella che descrive l’attività principale del socio o dell’impresa, società o ente di cui fa parte.
            (b) Rettifiche. Se le circostanze lo richiedono, il consiglio direttivo può rettificare o adattare la categoria di appartenenza di un socio. In tal caso, il socio deve essere informato. della modifica e ha diritto a esprimere il proprio parere in proposito.
      2. Restrizioni. Il club non può ammettere un nuovo socio attivo in una categoria che sia già rappresentata da cinque o più soci, a meno che il club non abbia più di 50 soci, nel qual caso può ammettere un nuovo socio attivo in una categoria, purché il numero dei suoi rappresentanti non superi il 10% dei soci attivi del club. Il numero complessivo dei rappresentanti di una categoria non include i soci pensionati. La categoria di appartenenza di un membro che si trasferisce, non impedisce l’ammissione a socio attivo, anche se tale ammissione viola temporaneamente i limiti numerici di categoria. Se un socio cambia categoria, può mantenere la propria affiliazione al club nella nuova categoria indipendentemente da queste restrizioni.

 

Art. 9 Assiduità

      1. Provvedimenti generali. Ogni socio del club è tenuto a partecipare alle riunioni ordinarie dello stesso. Un socio è considerato presente a una riunione ordinaria se vi partecipa per almeno il 60% della sua durata, o se, dovendo assentarsi improvvisamente dalla riunione, in seguito dimostra al consiglio in maniera soddisfacente per questo, che l’assenza è dovuta a motivi validi, ovvero se recupera in uno dei modi seguenti:
        a) Se entro quattordici (14) giorni prima o dopo la riunione cui non può partecipare, il socio

            (1) partecipa per almeno il 60% del tempo alla riunione ordinaria di un altro club o di un club provvisorio
            (2) partecipa alla riunione ordinaria di un club Rotaract o Interact, di un Gruppo rotariano comunitario, o di un club Rotaract o Interact provvisorio, o di un Gruppo rotariano comunitario provvisorio;
            (3) partecipa a un congresso del RI, a un Consiglio di legislazione, a un’assemblea internazionale, a un seminario del Rotary per dirigenti attuali, ex dirigenti e dirigenti entranti del RI, o a qualsiasi altra riunione convocata con l’approvazione del Consiglio centrale del RI (o del presidente del RI che agisca per conto del Consiglio centrale), a un congresso multizonale del Rotary, a una riunione di una commissione del RI, a un congresso distrettuale, a un’assemblea distrettuale, a una qualsiasi riunione distrettuale convocata dal Consiglio centrale del RI, alla riunione di una commissione distrettuale convocata dal governatore, o a una riunione intracittadina di club regolarmente annunciata;
            (4) si presenta all’ora e nel luogo in cui avvengono di consueto le riunioni di un altro club, con l’intenzione di parteciparvi, ma non può perché la riunione non ha luogo;
            (5) partecipa a un progetto di servizio del club, o a un evento o incontro sponsorizzato dal club e autorizzato dal suo consiglio;
            (6) partecipa a una riunione del consiglio o, se autorizzato dal medesimo, alla riunione di una commissione cui sia stato assegnato;
            (7) partecipa tramite un sito web del club a un’attività interattiva che richieda almeno 30 minuti di partecipazione.

        Qualora un socio si trovi al di fuori del Paese in cui risiede per più di quattordici (14) giorni, i limiti temporali non sono applicabili, così da permettere al socio di prender parte, in qualsiasi momento, alle riunioni nel Paese in cui si trova, che saranno considerate un valido recupero di quelle cui non ha potuto prender parte durante il soggiorno all’estero.

        b) Se al momento della riunione, il socio si trova:

            (1) in viaggio verso o da una delle riunioni indicate alla lettera (a) (3) del presente comma;
            (2) in servizio nella qualità di dirigente, membro di una commissione del RI o amministratore della Fondazione Rotary;
            (3) in servizio nella qualità di rappresentante speciale del governatore distrettuale in occasione della formazione di un nuovo club;
            (4) in viaggio per affari rotariani, in rappresentanza del RI;
            (5) direttamente e attivamente impegnato in un progetto di servizio sponsorizzato dal distretto, dal RI o dalla Fondazione Rotary in una zona remota in cui non esista la possibilità di compensare l’assenza. Le assente giustificate non devono protrarsi per più di dodici mesi; tuttavia, tale periodo potrà essere prolungato per ragioni mediche dal Consiglio direttivo del club.
            (6) impegnato in attività rotariane debitamente autorizzate dal consiglio, che non consentano la partecipazione alla riunione.
      2. Assenze prolungate per trasferte di lavoro. Se il socio, trovandosi in trasferta dal Paese in cui risiede per un prolungato periodo di tempo, partecipa alle riunioni di un club locale, a seguito di accordo fra quest’ultimo e il proprio club.
      3. Assenze giustificate. L’assenza di un socio si considera giustificata se:
        a) tale assenza si verifica in conformità con le condizioni e le circostanze approvate dal consiglio. Il consiglio può giustificare l’assenza di un socio per motivi che considera validi e sufficienti. Le assente giustificate non devono protrarsi per più di dodici mesi; tuttavia, tale periodo potrà essere prolungato per ragioni mediche dal Consiglio direttivo del club.
        b) l’età del socio e i suoi anni di affiliazione a uno o più club, combinati insieme, equivalgono a un minimo di 85 anni e il socio abbia comunicato per iscritto al segretario del club il proprio desiderio di essere esentato, ottenendo il permesso del consiglio.
      4. Assenze dei dirigenti del RI. L’assenza di un socio è giustificata se il socio è dirigente del RI.
      5. Registri delle presenze. Un socio le cui assenze sono giustificate in base a quanto indicato dai comma 3 e 4 del presente articolo, non è considerato ai fini del computo delle presenze e delle assenze alle riunioni del club.

 

Art. 10 Consiglieri e dirigenti

      1. Organo direttivo. L’organo direttivo del club è il consiglio direttivo, costituito e composto in conformità al regolamento del club.
      2. Autorità. L’autorità del consiglio si estende a tutti i dirigenti e alle commissioni e, se ha motivi validi, può dichiarare vacante un ufficio.
      3. Decisioni del consiglio. Le decisioni del,consiglio in merito a qualsiasi aspetto dell’attività del club hanno carattere definitivo e contro di esse è ammesso unicamente l’appello al club. Tuttavia, nel caso in cui il consiglio decida di revocare l’affiliazione di un socio, l’interessato può, conformemente all’articolo 12, comma 6, fare appello al club, richiedere la mediazione o avvalersi della clausola arbitrale. In caso di appello, una decisione può essere annullata solo dal voto dei due terzi dei soci presenti a una riunione ordinaria in cui sia presente il numero legale dei partecipanti, purché la presentazione dell’appello sia stata comunicata dal segretario a ogni socio del club almeno cinque (5) giorni prima della riunione. In caso di appello, la decisione del club ha valore definitivo.
      4. Dirigenti. I dirigenti del club sono: il presidente, il presidente entrante e uno o più vicepresidenti, il segretario, il tesoriere e il prefetto. Presidente, presidente entrante e vicepresidenti sono membri di diritto del consiglio, mentre segretario, tesoriere e prefetto possono esserlo o meno, a seconda di quanto stabilito dal regolamento del club.
      5. Elezione dei dirigenti.
          (a) Mandato dei dirigenti (presidente escluso). I dirigenti sono eletti in base a quanto stabilito dal regolamento del club e, tranne il presidente, entrano in carica il 1° luglio immediatamente successivo alla loro elezione e restano in carica per il periodo previsto per la stessa, o fino all’elezione e all’insediamento dei loro successori.
          (b) Mandato presidenziale. Il presidente è eletto in base a quanto stabilito dal regolamento del club, non oltre due (2) anni e non meno di diciotto (18) mesi prima del giorno in cui deve entrare in carica. Il presidente ha l’incarico di presidente entrante durante l’anno immediatamente precedente a quello per cui è stato eletto presidente. Il mandato presidenziale dura un (1) anno, dall’1 luglio al 30 giugno successivo o fino all’elezione e all’insediamento di un successore.
          (c) Requisiti. Tutti i dirigenti e i membri del consiglio devono essere soci in regola del club. Il presidente entrante deve partecipare al seminario d’istruzione dei presidenti entranti e all’assemblea distrettuale, a meno che non ne sia dispensato dal governatore entrante. In tal caso, il presidente entrante deve inviare in sua vece un rappresentante del club incaricato di informarlo sui lavori. In caso non venga eseguita nessuna delle summenzionate procedure, il presidente entrante non può essere presidente del club. In questo caso l’attuale presidente rimane in carica sino all’elezione di un successore che abbia partecipato al seminario di istruzione dei presidenti eletti e dall’assemblea di formazione distrettuale o che abbia ricevuto una formazione ritenuta sufficiente dal governatore eletto.
      6. Gestione dei club satellite. Il club satellite opera nella stessa area geografica di questo club o in sua prossimità.
          (a) Supervisione. Il club satellite viene monitorato e sostenuto dal club nella misura ritenuta opportuna dal consiglio direttivo di quest’ultimo;
          (b) Consiglio direttivo del club satellite. Il club satellite elegge annualmente tra i suoi soci il proprio consiglio direttivo a cui viene affidata l’amministrazione ordinaria. Il consiglio è composto dai dirigenti del club satellite e da quattro-sei soci, secondo quanto previsto dal regolamento. Ne fanno parte il suo presidente, il presidente uscente, il presidente eletto, il segretario e il tesoriere. Nell’occuparsi della gestione del club satellite e delle sue altre attività, il consiglio opera in conformità con le norme, i requisiti, le procedure e gli obiettivi del Rotary e sotto la guida del club patrocinante, sul quale, o nell’ambito del quale, non ha alcuna autorità.
          (c) Procedure di rendicontazione del club satellite. Il club satellite deve consegnare ogni anno al presidente e al consiglio direttivo del club patrocinante un resoconto sulla sua compagine sociale, sulle sue attività e sui programmi svolti, accompagnato dal bilancio assoggettato a revisione, in modo che tale documentazione possa essere inclusa nel rendiconto presentato annualmente dal club patrocinante ai suoi soci. Al club satellite potranno essere richiesti altri rapporti se il club patrocinante lo riterrà necessario.

 

Art. 11 Quote sociali

Ogni socio è tenuto a pagare una quota di ammissione e quote sociali annuali, come stabilito dal regolamento, con l’eccezione dei soci provenienti da altri club, i quali, se ammessi al club, non devono pagare una seconda quota di ammissione (art. 7, comma 4). I Rotaractiani che abbiano cessato di essere soci di un club Rotaract entro i due anni precedenti e che vengono accettati quali soci di questo club saranno esentati dal versamento della quota di ammissione.

 

Art. 12 Durata dell’affiliazione

  1. Durata. L’affiliazione al club dura fintanto che esiste il club, salvo cessazione secondo le disposizioni che seguono.
  2. Cessazione automatica.
    (a) Requisiti. 

      Un socio cessa automaticamente di far parte del club quando non soddisfa più i requisiti di appartenenza. Va però evidenziato che:
      (1) il consiglio può concedere a un socio che si trasferisca al di fuori della località in cui ha sede il club, un permesso speciale non superiore a un (1) anno, per consentirgli di visitare un club nella località in cui si trasferisce e farsi conoscere, purché il socio continui a soddisfare tutti i requisiti di appartenenza al club;
      (2) il consiglio può consentire a un socio che si trasferisca al di fuori della località in cui ha sede il club, di mantenerne l’affiliazione, purché il socio continui a soddisfare tutti i requisiti di appartenenza al club.

    (b) Riammissione. 

      Un socio la cui affiliazione cessi per uno dei motivi esposti alla lettera (a) può presentare domanda di riammissione, mantenendo la categoria precedente o richiedendone una nuova, senza dover pagare una seconda quota di ammissione.

    (c) Cessazione dell’affiliazione come socio onorario. 

      Un socio onorario cessa automaticamente di essere tale al termine del periodo stabilito dal consiglio per tale affiliazione. Il consiglio può tuttavia estendere detto periodo, come può anche revocare l’affiliazione onoraria in qualsiasi momento.
  3. Cessazione per morosità.
      (a) Procedura. Un socio che non abbia pagato le quote dovute entro i 30 giorni successivi alla scadenza, è invitato a versarle dal segretario mediante un sollecito scritto, inviato all’ultimo indirizzo noto. Se il pagamento non avviene entro 10 giorni dalla data del sollecito, il consiglio può, a propria discrezione, revocare l’affiliazione del socio.
      (b) Riammissione. Il consiglio può riammettere un socio che abbia perso l’affiliazione al club, previa domanda e pagamento di tutte le somme dovute. Nessun socio, tuttavia, può essere riammesso come socio attivo se la propria categoria è stata nel frattempo occupata (art. 8, comma 2).
  4. Cessazione per assenza abituale.
    (a)Percentuali di assiduità. 

      Un socio deve
      (1) partecipare ad almeno il 50% delle riunioni ordinarie del clubo del club satellite o impegnarsi in progetti, attività ed eventi promossi dal club per un minimo di dodici ore in ciascun semestre, o raggiungere una combinazione equilibrata di queste due forme di partecipazione;
      (2) partecipare ad almeno il 30% delle riunioni ordinarie del proprio club o del club satellite o impegnarsi in progetti, attività ed eventi promossi dal club in ciascun semestre (ne sono esonerati gli assistenti del governatore, secondo la definizione del Consiglio centrale).
      I soci che non soddisfano questi requisiti perderanno l’affiliazione al club, a meno che non siano dispensati dal Consiglio per motivi validi.

    (b)Assenze consecutive. 

      Un socio che risulti assente a quattro riunioni consecutive e che non sia dispensato dal consiglio per validi motivi o in base a quanto stabilito all’articolo 8, comma 3 o 4, deve essere informato dal consiglio che la sua assenza può essere interpretata come rinuncia all’affiliazione al club. Dopodiché il consiglio può, a maggioranza, revocare l’affiliazione.
  5. Cessazione per altri motivi.
    (a) Motivi validi. 

      Il consiglio può, a una riunione convocata per l’occasione,revocare l’affiliazione di qualsiasi socio che non soddisfi più i requisiti richiesti per l’appartenenza al club, o per altri validi motivi, mediante il voto di almeno due terzi dei suoi membri presenti e votanti. I principi guida di tale riunione sono delineati nell’art. 7, comma 1, nella prova delle quattro domande e negli elevati standard etici che si impegnano a mantenere i soci dei Rotary club.

    (b) Preavviso. 

      Prima dell’intervento indicato alla lettera (a) del presente comma, il consiglio deve informare il socio delle proprie intenzioni, con un preavviso scritto di almeno dieci (l0) giorni, dando gli la possibilità di rispondere per iscritto. Il socio ha inoltre diritto ad esporre di persona le proprie ragioni davanti al consiglio. Il preavviso va recapitato di persona o mediante raccomandata all’ultimo indirizzo noto del socio.

    (c) Sospensione della categoria. 

      Una volta che il consiglio ha revocato l’affiliazione di un socio per i motivi esposti nel presente comma, il club non può ammettere un altro socio nella stessa categoria dell’ex socio fintanto che non sia scaduto il termine per proporre appello e non sia stata annunciata la decisione del club o degli arbitri. Questa disposizione non si applica se, dopo l’ammissione del nuovo socio e indipendentemente dall’esito dell’appello, il numero dei soci appartenenti a tale categoria rientra comunque nei limiti consentiti.
  6. Diritto di appello o cessazione per decisione arbitrale.
      (a) Preavviso. Entro sette (7) giorni dalla decisione del consiglio di revocare l’affiliazione, il segretario deve inviare al socio la comunicazione scritta della decisione. Il socio ha quindi quattordici (14) giorni per comunicare per iscritto al segretario la propria intenzione di appellarsi al club o di richiedere una mediazione o arbitrato, come stabilito dall’articolo 16.
      (b) Riunione per la discussione sull’appello. In caso di appello, il consiglio decide la data della riunione ordinaria del club in cui questo va discusso, riunione che deve tenersi entro ventuno (21) giorni dalla ricezione dell’appello. Ogni socio deve essere informato dell’argomento specifico della riunione con almeno cinque (5) giorni di anticipo. A tale riunione sono ammessi solo i soci del club.
      (c) Mediazione o arbitrato. La procedura usata per la mediazione o l’arbitrato è quella indicata nell’articolo 16.
      (d) Appello. In caso di appello, la decisione del club ha carattere definitivo per tutte le parti e non è soggetta ad arbitrato.
      (e) Decisione arbitrale. In caso di arbitrato, la decisione degli arbitri o, se gli arbitri non raggiungono un accordo, del terzo arbitro, ha carattere definitivo per tutte le parti e non è soggetta ad appello.
      (f) Mediazione non riuscita: nel caso la mediazione non abbia ‘successo, il socio può proporre appello al club o richiedere l’arbitrato secondo quanto sopra indicato al punto a).
  7. Decisioni del Consiglio. La decisione del Consiglio diventa definitiva in mancanza di appello al club o di richiesta di arbitrato.
  8. Dimissioni. Le dimissioni di un socio dal club devono essere comunicate per iscritto al presidente o al segretario, e sono accettate dal consiglio a condizione che il socio sia in regola con il pagamento delle somme spettanti al club.
  9. Perdita dei diritti relativi al patrimonio sociale. Un socio che cessi, per qualsiasi motivo, di appartenere al club, perde ogni diritto sui fondi o altri beni appartenenti al club qualora, in conformità con le leggi locali, l’affiliazione al club comporti per i soci l’acquisizione di diritti sui fondi o su altri beni appartenenti al club.
  10. Sospensione dal club. Indipendentemente da ogni altra disposizione prevista in questo statuto, se il Consiglio ritiene che:
      (a) Al socio siano state rivolte accuse fondate di violazione delle disposizioni dello statuto o di comportamento scorretto o tale da nuocere agli interessi del club;
      (b) le accuse, se comprovate, costituiscano giusta causa di revoca dell’affiliazione;
      (c) sia auspicabile comunque attendere la conclusione di un procedimento od evento giudicato indispensabile dal Consiglio prima che si possa deliberare in merito alla revoca dell’affiliazione;
      (d) sia nell’interesse del club che il socio venga sospeso temporaneamente, senza alcuna votazione in merito alla sua affiliazione, dalle riunioni e altre attività del club e da eventuali incarichi direttivi all’interno del club;

    Il Consiglio può, mediante il voto di almeno i 2/3 dei suoi membri sospendere il socio per il periodo e alle condizioni che il Consiglio stesso ritenga necessari, purché rispondenti a criteri di ragionevolezza. Il socio sospeso è esonerato temporaneamente dall’obbligo di frequenza alle riunioni.

 

Art. 13 Affari locali, nazionali e internazionali

  1. Argomenti appropriati. il benessere generale della comunità locale, della nazione e del mondo interessa naturalmente i soci del club; ogni questione pubblica che abbia a che fare con tale benessere può essere oggetto di analisi e discussione alle riunioni del club, in modo che i soci possano farsi un’opinione personale. Ciò nonostante, il club non deve esprimere opinioni in merito a questioni pubbliche controverse.
  2. Neutralità. il club non appoggia o raccomanda .candidati a cariche pubbliche,né discute durante le sue riunioni i meriti o i difetti di tali candidati.
  3. Apoliticità.
    (a) Comunicati e giudizi.

       Il club non può adottare né diffondere comunicati o giudizi, né prendere decisioni in merito a questioni o problemi internazionali di natura politica.

    (b) Appelli.

       Il club non può rivolgere appelli a club, popoli o governi, né diffondere lettere, discorsi o programmi per la risoluzione di problemi internazionali specifici di natura politica.

4. Celebrazione delle origini del Rotary. La settimana in cui ricorre l’anniversario della fondazione del Rotary (23 febbraio) è stata designata Settimana della pace e della comprensione mondiale. Durante questa settimana, il club festeggia il servizio reso dal Rotary, riflette sui risultati conseguiti in passato e si concentra sui programmi intesi a promuovere la pace, la comprensione e la cooperazione a livello locale e globale.

 

Art. 14 Riviste rotariane

  1. Abbonamento obbligatorio. A meno che il club non sia stato dispensato dal Consiglio centrale dall’osservare gli obblighi stabiliti nel presente articolo secondo quanto previsto dal regolamento del Rl, ogni socio deve abbonarsi alla rivista ufficiale del Rotary International, o a una rivista rotariana approvata e prescritta per il club dal Consiglio centrale per la durata dell’affiliazione. L’abbonamento va pagato ogni sei (6) mesi, fintanto che dura l’affiliazione del socio al club e fino al termine del semestre in cui il socio cessi di far parte del club.
  2. Riscossione. Il club ha il compito di riscuotere gli importi relativi agli abbonamenti dei soci per semestre anticipato e di trasmetterli alla segreteria generale del RI o all’ufficio della pubblicazione rotariana locale, in base a quanto stabilito dal Consiglio centrale.

Questo articolo non è obbligatorio per il Rotary Club Verona Est.

 

Art. 15 Accettazione dello scopo e osservanza dello statuto e del regolamento

Il socio ha diritto ai privilegi del club solamente dietro il pagamento della quota di ammissione e delle quote sociali, pagamento che comporta l’accettazione dei principi del Rotary, quali sono espressi nello scopo dell’associazione e l’impegno ad osservare lo statuto e il regolamento di questo club e ad esserne vincolato. Nessun socio può essere dispensato dall’osservanza dello statuto e del regolamento adducendo la scusa di non averne ricevuta copia.

     

    Art. 16 Arbitrato e Mediazione

  1. Controversie. In caso di controversia tra un socio o un ex socio e il club, un suo dirigente o il consiglio, riguardo a una questione che non sia una decisione del consiglio e che non possa essere risolta mediante la procedura prevista in questi casi, la controversia può essere risolta, su richiesta di una parte indirizzata al segretario, mediante l’intervento di un mediatore o il deferimento ad un collegio arbitrale.
  2. Data per lo svolgimento della mediazione o dell’arbitrato. In caso di richiesta di mediazione o di arbitrato, il consiglio, dopo aver sentito le parti interessate, deve indicare una data per il suo svolgimento non oltre 21 giorni dalla ricezione della richiesta.
  3. Mediazione. La mediazione si svolge secondo la procedura riconosciuta da un ente competente o raccomandata da un organo di mediazione che vanti esperienza in mediazione di controversie ovvero che sia raccomandata dalle linee guida del Consiglio centrale del Rotary International o del Consiglio di amministrazione della Fondazione Rotary. Solamente un socio di un club può essere nominato come mediatore. Il club può richiedere che sia il governatore del distretto o un suo rappresentante a nominare un mediatore, sempre socio di un club, che abbia le capacità e l’esperienza necessaria.
  4. (a) Risultato della mediazione. 

      Il risultato o le decisioni concordate tra le parti durante la mediazione sono trascritte in un documento che deve essere consegnato alle parti, al mediatore e al Consiglio, il quale depositerà la propria copia presso il segretario. Si deve quindi preparare un riassunto della soluzione concordata tra le parti. Se il conflitto non viene chiarito, una delle parti può richiedere ulteriori incontri di mediazione.

    (b)Mancato raggiungimento della mediazione. 

      Se la mediazione non riesce, le parti possono chiedere l’arbitrato secondo quanto indicato dal comma 1 del presente articolo.
  5. Arbitrato. In caso di richiesta di arbitrato, ciascuna parte nomina un arbitro, e questi due nominano il terzo arbitro. Solo chi sia socio di un club può essere nominato arbitro o terzo arbitro.
  6. Decisione degli arbitri o del terzo arbitro. Se viene richiesto l’arbitrato, la decisione degli arbitri, o, in caso di disaccordo, quella del terzo arbitro, è finale e vincolante per le parti, e contro di essa non è ammesso appello.

 

Art. 17 Regolamento

Questo club deve adottare un regolamento che non sia in contrasto con lo statuto o il regolamento del RI, con le norme specifiche di una zona nel caso siano state determinate dal RI e con il presente statuto. Detto regolamento può incorporare provvedimenti supplementari e può essere emendato secondo le disposizioni in esso contenute.

 

Art. 18 Interpretazione

L’uso del termine “posta”, in qualsiasi forma, derivazione e combinazione appaia nel presente statuto, implica l’uso sia della posta tradizionale che di quella elettronica (e‐mail), quest’ultima intesa come mezzo per ridurre i costi e ottimizzare i tempi di risposta.

 

Art.19 Emendamenti

      1. Modalità. Salvo per quanto stabilito al successivo comma 2, il presente statuto può essere emendato solo dal consiglio di legislazione nel modo stabilito dal regolamento del RI per l’emendamento del medesimo.
      2. Emendamento degli articoli 2 e 3. Gli articoli 2 (Nome) e 3 (Limiti territoriali) del presente statuto possono essere emendati in qualunque riunione ordinaria del club cui sia presente il numero legale, mediante voto affermativo dei due terzi dei soci presenti e votanti, a condizione che la proposta di emendamento sia stata comunicata per iscritto a tutti i soci almeno dieci (10) giorni prima della riunione, e che tale emendamento venga approvato dal Consiglio centrale del RI. L’emendamento entra in vigore solo dopo tale approvazione.